Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

2022-07-23 03:43:56 By : Mr. Tony Liu

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Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetta disciplina Rohs): novità con la pubblicazione del decreto del ministero della Transizione ecologica 26 ottobre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2021, n. 281.

In particolare, si tratta di alcune modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, con particolare riferimento agli allegati III e IV in merito a sostanze utilizzate per esplosivi (allegato III) e dispositivi a ultrasuoni (allegato IV).

Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 26 ottobre 2021.

(in Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2021, n. 281)

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge,  con

modificazioni, del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone  che  il

«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'

ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto  legislativo  4

marzo  2014,  n.  27,  secondo  cui,  con   decreto   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provvede

all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso

decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del  15

gennaio 2021 che modifica, adeguandolo  al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso di determinati composti di piombo e  cromo  esavalente  negli

iniziatori elettrici  e  elettronici  di  esplosivi  per  uso  civile

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione  dell'8

marzo 2021 che  modifica,  adeguandolo  al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato IV  della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo  di  validita'

dell'esenzione relativa all'uso del mercurio nei connettori elettrici

rotanti presenti nei dispositivi medici per l'imaging  ad  ultrasuoni

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)

2021/647 e (UE) 2021/884,  provvedendo,  a  tal  fine,  a  modificare

l'allegato III e l'allegato IV, al citato decreto legislativo 4 marzo

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e'

1. Al punto 42 dell'allegato IV del  decreto  legislativo  4  marzo

2014, n. 27, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:  «Scade

1. Le disposizioni di cui all'art.  1,  comma  1,  si  applicano  a

2. Le disposizioni di cui all'art.  2,  comma  1,  si  applicano  a

Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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