Home / Approfondimenti / Superbonus 110: gli interventi “trainati” di efficienza energetica (ecobonus)
Pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo, sostituzione infissi e relative schermature, colonnine di ricarica per autoveicoli, eliminazione delle barriere architettoniche, sistemi di building automation. Sono alcuni degli interventi (definiti trainati) agevolabili con il superbonus al 110%
A cura di: Arch. Emanuele Meloni
Il Superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio permette, a patto di aver realizzato almeno un intervento trainante (isolamento a cappotto o sostituzione dell’impianto termico), di usufruire della detrazione al 110% delle spese, per una serie di interventi aggiuntivi (denominati trainati) che possono accompagnarsi a quelli principali, integrandoli e migliorando la prestazione energetica globale dell’edificio: pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo, sostituzione infissi e relative schermature, colonnine di ricarica per autoveicoli, eliminazione delle barriere architettoniche, sistemi di building automation.
Vediamo insieme, uno ad uno, ogni singolo intervento, sviscerandone i requisiti, le spese ammissibili e tutte le caratteristiche peculiari per l’accesso al Superbonus.
Il Superbonus spetta per gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del dlgs 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento dalla legislazione vigente, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (cappotto termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti).
L’esecuzione di almeno un intervento “trainante” (cappotto, impianto termico, antisismico) consente quindi di fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” quali:
Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto legge n. 63/2013, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Nel caso di immobili vincolati (sottoposti cioè alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali), gli interventi di efficientamento energetico danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati per ostacoli normativi. Ai fini del Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.
È agevolabile la sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) richiesti.
Il limite massimo di detrazione equivale a 60.000 euro per unità immobiliare. Le spese ammissibili, indicate all’art. 5 del DM 6 agosto 2020, comprendono:
L’intervento, per poter beneficiare del Superbonus, deve possedere i seguenti requisiti tecnici:
Il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra (in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti), va attestata attraverso l’asseverazione di un tecnico abilitato. Essa è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020 e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati, testimoniata dal computo metrico.
Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori/assemblatori/installatori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. In tali casi, per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici di cui all’Allegato I al decreto 6 agosto 2020 (cd. requisiti tecnici).
La detrazione per la realizzazione degli interventi spetta anche per le spese relative agli interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature.
Uno degli aspetti più importanti del comfort termico estivo è infatti la limitazione della radiazione solare, che è direttamente proporzionale alla trasmissione totale dell’energia solare attraverso un vetro. Il fattore g è il fattore solare del solo vetro, mentre “g tot” rappresenta il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di schermatura solare che caratterizza la prestazione globale d’insieme.
È agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura, aventi i seguenti requisiti tecnici:
Le spese ammissibili alla detrazione fiscale, indicate nell’art. 5 del D.M. 6.08.2020,comprendono:
L’asseverazione del tecnico abilitato deve riportare i valori di gtot delle schermature solari. Nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica ex Legge 10, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale gtot (infisso più serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine della valutazione della prestazione delle chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125.
Il limite massimo di detrazione ammissibile, per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, equivale a 60.000 euro per unità immobiliare: in caso di superbonus 110, il limite di spesa ammissibile sarà di 54.545 euro (va diviso per 1,1).
Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di:
L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:
Per gli impianti solari fotovoltaici la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
Per i sistemi di accumulo, integrati negli impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, la detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per l’installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
Il limite di spesa di 48.000 euro è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti. Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a 1.600 euro/kW nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del Dpr n. 380/2001.
La risposta n.171 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito il Superbonus spetta anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica. Infatti, con la modifica del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, recata dall’articolo 1, comma 66, lettera i) della legge di bilancio 2021, è stato prevista la possibilità di beneficiare del Superbonus per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto legge n. 162/2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista dal Tuir (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all’intero impianto.
L’agevolazione al 110% spetta anche per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo (in 4 quote annuali nell’anno 2022), deve rispettare i seguenti limiti di spesa:
L’agevolazione si intende riferita una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
Per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, il Superbonus è calcolato su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.
Il Superbonus spetta, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità. La spesa massima agevolabile è pari a 96.000 euro.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Il Superbonus spetta, anche in assenza di over 65 e disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.
È agevolabile l’installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.
Sono agevolabili quei sistemi che possiedono i seguenti requisiti tecnici:
1. L’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.
Le spese ammissibili (15.000 euro per unità immobiliare) riguardano:
Per i sistemi di Building Automation, installati congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 4.
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale, indicate all’art. 5 del D.M. 6.08.2020, comprendono:
Al massimale di spesa per ogni singolo intervento, non sono compresi IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie. Questi costi sono agevolabili come spesa aggiuntiva.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
Ricordiamo che in alternativa alla detrazione fiscale diretta al 110%, è possibile fruire del Superbonus sottoforma di sconto in fattura o cessione del credito.
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