Direttiva ROHS: sostanze pericolose nelle AEE, esenzioni e restrizioni

2022-07-23 03:44:02 By : Ms. Annie .

In questa pagina seguiamo tutte le modifiche apportate dai decreti ministeriali del Ministero della Transizione ecologica al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che attua in Italia la Direttiva “madre” 2011/65/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Vediamo quali sono le restrizioni introdotte a livello europeo e nazionale e le evoluzioni normative del D.Lgs. n.27/2014 (leggi qui la nostra analisi), i cui allegati sono continuamente oggetto di correzione, in attuazione delle modifiche della Direttiva 2011/65.

L’art. 4 del D.Lgs. n.27/2014 prevede che le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.

Tale obbligo non si applica (commi 4 e 5 dell’art.1) al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. 6.

Il comma 1 non si applica alle applicazioni elencate all’:

In base all’art. 22 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 si procede attraverso Decreto Ministeriale all’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE.  Di seguito la lista dei decreti prodotti.

Con DECRETO 28 dicembre 2021 il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGIA dà attuazione a nuove restrizioni all’uso di sostanze chimiche nelle AEE in attuazione del pacchetto ROHS II.

In particolare, si aggiornano le esenzioni alle sostanze chimiche presenti nelle applicazioni dei dispositivi medici/strumenti di monitoraggio e controllo, riportate nelle seguenti direttive:

Le Modifiche interessano l’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che viene modificato riportando queste sostanze al punto 45,46 e 47. 

Con DECRETO 26 ottobre 2021 del Ministero della Transizione ecologica si apportano modifiche all’allegato III e all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che attua in Italia la Direttiva “madre” 2011/65/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il decreto attua in Italia le modifiche apportate alla Direttiva Madre, da parte delle seguenti direttive delegate:

Il Decreto dunque apporta modifica al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27:

In Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 42 di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, apportando diverse modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 attuativo nel nostro ordinamento, della disciplina europea.

Leggi il nostro approfondimento per le modifiche 2020 al D.Lgs. n.27/2014:

Sostanze pericolose nelle AEE: in Gazzetta il decreto di adeguamento alla disciplina europea

Con Decreto 17 gennaio 2020 (in Gazzetta del 29-2-2020) il Ministero dell’Ambiente da attuazione alle direttive delegate della Commissione europea che modificano la direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si tratta del pacchetto di direttive RoHS II di cui fanno parte le direttive delegate 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE. Per attuarle il DM 17 gennaio 2020 modifica l’allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che attua in Italia la Direttiva “madre” 2011/65/CE (sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). In particolare, a essere modificato l’elenco delle “applicazioni” di particolari sostanze, che vengono esentate dalle restrizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n.27/2014 (art.4)

In allegato è possibile vedere le voci dell’allegato III del D.Lgs. n.27/2014 oggetto di modifica: in particolari le esenzioni per le sostanze citate nelle lettere da a) ad i) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020.

Ma quali sono le sostanze previste nelle direttive delegate esentate e per le quali è stata apportata modifica al D.Lgs. 27/2014 (in conformità alle modifiche già attuate a livello europeo sulla Direttiva “madre” 2011/65/CE)?

Si tratta della: • direttiva delegata 2019/169/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sulla esenzione relativa all’uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori; • direttiva delegata 2019/170/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sulla esenzione relativa all’uso del piombo nella ceramica dielettrica in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori; • direttiva delegata 2019/171/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso di cadmio e i suoi componenti in contatti elettrici; • direttiva delegata 2019/172/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip»; • direttiva delegata 2019/173/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro; • direttiva delegata 2019/174/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito dalla direttiva 69/493/CEE; • direttiva delegata 2019/175/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser; • direttiva delegata 2019/176/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi; • direttiva delegata 2019/177/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti.

Con Decreto del 15 aprile 2019 (in GU n.126 del 31-5-2019) il Ministero Ambiente modifica alcune voci dell’Allegato III del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che riporta in tabella le esenzioni europee per le sostanze e le date di loro decorrenza. Il D.Lgs. n.27/2014 dà attuazione alla direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze /pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; la direttiva è stata modificata più di recente da diverse direttive delegate della Commissione europea: 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018.

ROHS è un acronimo per Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) e fa riferimento alla limitazione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Si tratta della DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In Italia la Direttiva è recepita con D.lgs. 27/2014

La Direttiva promuove la riciclabilità delle AEE, in quanto le AEE ei suoi componenti che sono diventati rifiuti contengono meno sostanze pericolose. Allo stesso tempo, garantisce condizioni di parità per i produttori e gli importatori di AEE nel mercato europeo.

Limitando l’uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE che possono essere sostituite da alternative più sicure. Queste sostanze soggette a restrizioni includono metalli pesanti, ritardanti di fiamma o plastificanti.

La direttiva RoHS inizialmente limitava l’uso di dieci sostanze: piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di butilbenzile (BBP) , dibutilftalato (DBP) e diisobutilftalato (DIBP). Nel corso del tempo altre direttive hanno modificato la lista e aggiunto esenzioni alla lista delle sostanze vietate.

Nel dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato 12 atti delegati in materia di esenzioni per l’uso del mercurio nelle lampade. Il recepimento è avvenuto con DM 17 gennaio 2020, in modifica del D.lgs. 27/2014 (vedi sopra il decreto).

Per approfondire sulla normativa europea in materia di Direttiva ROHS, seguire la pagina dedicata sul sito della Commissione.

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